IL PRETORE
    Rilevato  che  con  il  ricorso proposto, Marina Marconi chiede il
 riconoscimento del proprio diritto ad avere retribuite, dalla  u.s.l.
 n.  58,  le giornate di assenza per l'espletamento del mandato presso
 il consigllio comunale di Palermo, ove e'  stata  eletta  nel  giugno
 1985,  e  cio'  in forza dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1985, n.
 816, eccependo, in via subordinata, la questione di costituzionalita'
 di tale disposizione ove interpretata in senso contrario;
    Ritenuto  che detta disposizione, in base al suo tenore letterale,
 appare applicabile escusivamente ai "lavoratori dipendenti",  laddove
 la  ricorrente  intrattiene  con  la  convenuta  un  rapporto  libero
 convenzionale, ex art. 48 della legge n. 833/1978,  come  specialista
 ambulatoriale, e quindi autonomo, ancorche' inquadrabile nello schema
 della c.d. para subordinazione, in ordine  al  quale  l'art.  23  del
 d.P.R.   n.   291/1987   (accordo   collettivo   nazionale   per   la
 regolamentazione del rapporto dei medici  specialisti  ambulatoriali)
 esclude   espressamente   la   possibilita'   di   retribuzione   del
 professionista  interessato  per  l'intera  durata  del  mandato   di
 consigliere comunale;
    Ritenuto,  ancora,  che,  in  base alla documentazione prodotta ed
 allo stato degli atti, le giornate in cui la ricorrente risulta avere
 svolto  attivita'  istituzionale per il comune di Palermo coincidono,
 sia pure parzialmente con le effettive assenze dal servizio, donde la
 rilevanza della dedotta questione;
    Considerato,  inoltre, che le disposizioni dell'art. 4 della legge
 n. 816/1985, della  legge  della  regione  siciliana  n.  33/1986  di
 ricezione,  nonche'  degli  artt.  22  e  23  del  d.P.R. n. 291/1987
 giustificano dubbi di costituzionalita' in relazione  agli  artt.  3,
 primo  e  secondo comma, e 51, della Costituzione, nella parte in cui
 non includono nella loro previsione il diritto a permessi  retribuiti
 ed  alla  conseguente  contribuzione  previdenziale,  per  le assenze
 determinate dalle partecipazioni alle riunioni del consiglio comunale
 dei medici specialisti ambulatoriali con rapporto convenzionale;
    Ritenuto,  infatti, che la violazione del principio di uguaglianza
 si ricollega alla particolare assimilabilita' del rapporto di  lavoro
 subordinato   dei   medici  ambulatoriali  della  u.s.l.  con  quello
 autonomo, libero-professionale intercorrente, nella  specie,  fra  la
 ricorrente  e la convenuta (incarico a tempo indeterminato per trenta
 ore settimanali), come emerge dalla disciplina  che  lo  regola,  che
 prevede  istituti  pressoche'  analoghi  a  quelli  stabiliti  per il
 rapporto di  lavoro  dipendente  e'  cioe',  la  pressoche'  assoluta
 incompatibilita' allo svolgimento di altre prestazioni professionali,
 l'esistenza di un orario predeterminato, controllato con  gli  stessi
 sistemi di rilevazione previsti per i medici dipendenti, un numero di
 prestazioni da svolgere pro ora, un tempo medio  di  svolgimento,  la
 sottoposizione ad un potere disciplinare particolarmente prenetrante,
 ferie  retribuite,  congedo  matrimoniale,  assenze  per  malattia  e
 gravidanza, lavoro straordinario, scatti biennali, fasce triennali di
 anzianita', un'indennita' di disponibilita' per gli  specialisti  che
 svolgono  esclusivamente  attivita' ambulatoriale, un premio annuo di
 collaborazione pari ad  1/12  del  compenso  tabellare  liquidato  in
 dicembre,  un  premio  di operosita' alla cessazione del servizio per
 ogni anno di servizio stesso, quote di caro vita  con  indicizzazione
 semestrale  (cfr.  artt. 3, 8, 9, 16, 22, 27, 28, 33, 34, 38, 39 e 40
 del d.P.R. n. 291/1987);
    Ritenuto,   infine,   che   la   violazione   dell'art.  51  della
 Costituzione si ricollega  al  fatto  che  l'accesso  ad  una  carica
 elettiva da parte di uno specialista convenzionato, in relazione alle
 conseguenze patrimoniali che gliene derivano e di cui in  precedenza,
 non  puo' ritenersi che avvenga in condizioni di eguaglianza rispetto
 ad un medico dipendente del s.s.n., e tali, comunque da non rendergli
 piu' difficile l'esercizio del suo diritto;
    Ritenuto,  pertanto,  che  appare  non manifestamente infondata la
 questione di costituzionalita' dell'art. 4 della legge n. 816/1985  e
 della  legge  della  regione siciliana n. 33/1986 di ricezione, nella
 parte in cui non riconoscono il diritto al permesso retribuito per il
 professionista  legato all'u.s.l. da un rapporto libero convenzionale
 del tipo di quello  della  ricorrente,  per  le  assenze  determinate
 dall'espletamento della carica di consigliere comunale;